sallusti secondo me

Sento di dover dire due cose sulla vicenda di Alessandro Sallusti.
Non sarò breve, scusate.
Ma sarò chiara, e spezzetterò gli argomenti.
Non si può essere brevi, in questi casi, perché a esser brevi si fa torto ai fatti e agli argomenti.

A esser brevi, si può solo dire che:
a) Sallusti merita la galera perché i giornali che ha diretto ci fanno schifo;
b) che Sallusti non merita la galera perché i giornali che ha diretto sono gli unici che dicono la verità;
c) che Sallusti non merita la galera perché le opinioni non possono essere imprigionate;
d) che Sallusti merita la galera perché le affermazioni del pezzo per cui è stato condannato sono pesantissime;
e) che Sallusti non merita la galera perché il pezzo non l’ha fatto lui, e la sua unica colpa è essere stato all’epoca il direttore responsabile del giornale su cui l’articolo è comparso: Libero, appunto.

Partenza, dunque.
Mercoledì – si legge su tutti i giornali – Sallusti «rischia» di essere condannato in via definitiva dalla Cassazione a quattordici mesi di reclusione per il reato di diffamazione a mezzo stampa.
Per essere precisi, il reato di diffamazione non l’ha commesso lui direttamente, come accennavo prima, ma un altro giornalista che, in un commento, aveva espresso opinioni giudicate diffamatorie tanto dal giudice di primo grado quanto da quello di secondo grado.
In primo grado, egli venne condannato al pagamento di cinquemila euro; in secondo grado, a quattordici mesi di reclusione.

Procediamo un passo alla volta.

Prima ancora che la Cassazione si pronunci, il coro della stampa è stato unanime: Sallusti non deve andare in prigione.

Le motivazioni sono riassumibili più o meno così.

il direttore no

Prima tesi: un giornalista non può – nessuno può – andare in prigione per un reato di opinione.

Seconda tesi: un giornalista non può andare in prigione (o essere condannato tout court? Qui non è chiaro) per una cosa che non ha scritto lui: il pezzo in questione l’ha scritto un collega, e Sallusti ne paga le conseguenze in quanto direttore responsabile.

il primo grado

La storia la leggiamo qua, raccontata da Filippo Facci.

Che dice Facci?
Facci racconta dell’editoriale firmato Dreyfus – autore misterioso, dice, alla cui identità non si è mai cercato di risalire in sede giudiziaria (su questo torno fra poco) – e introduce un ulteriore elemento, tutt’altro che secondario.
Dice che un ruolo l’ha avuto anche il legale che difendeva le sorti del giornale e dei suoi giornalisti. L’avvocato di Libero, infatti, era

piuttosto noto perché non presenziava quasi mai alle udienze, preferendo mandarci sempre un sostituto sottopagato, peraltro bravino.

Così, in primo grado, Sallusti viene condannato a pagare cinquemila euro.

il secondo grado

E che successe in appello?
Successe che

l’avvocato di Libero tipicamente non si presentò in aula e però neppure il suo sostituto: il quale, nel frattempo, aveva abbandonato lo studio nell’ottobre precedente come del resto la segretaria, entrambi stufi di lavorare praticamente gratis. Fatto sta che all’Appello dovette presenziare un legale d’ufficio – uno che passava di lì, letteralmente – sicché la sentenza cambiò volto.

Questa volta, Sallusti venne condannato a una pena detentiva; la stessa che, se ora la Cassazione confermerà la sentenza, potrebbe essere chiamato a scontare. «Potrebbe», attenzione: perché non è detto.

e che c’entra il parlamento?

Se Facci dice il vero – se la difesa dei giornalisti di Libero al processo è stata lacunosa – sarebbe forse il caso che anziché contro i magistrati e contro lo Stato e contro il Parlamento reo di non aver fatto leggi più rispettose della «libertà di stampa», gli strali venissero indirizzati contro l’editore di Libero, che dotava i suoi giornalisti di difensori che secondo Facci (non secondo me, che non ne so niente) non presenziavano alle udienze e non pagavano abbastanza chi lavorava per loro.

il simbolo

Se Facci dice il vero, è legittimo pensare che con un altro avvocato difensore la vicenda di Sallusti non si sarebbe mai potuta trasformare in questa complessa faccenda-simbolo (ah, quanto tirano le vicende simboliche) relativa alla «libertà di stampa» e alla «repressione dei giornalisti».

l’obiettivo

Questo punto – sempre se Facci ha ragione – non mi pare secondario.
Indica che l’obiettivo delle critiche scelto da tutti – la magistratura, solerte nel reprimere la libertà di stampa soprattutto quando, come in questo caso, colui che si è ritenuto diffamato è egli stesso un magistrato; e il Parlamento – è l’obiettivo sbagliato.

criticare l’editore?

Mi sarei aspettata di leggere, nel pezzo di Facci e anche dopo, nei pezzi di altri, critiche ben argomentate contro il possibile malvezzo dei giornali di affidare le difese dei suoi giornalisti ad avvocati che non presenziano alle udienze.
Mi sarei aspettata un argomento «sindacale», insomma: non di diritto costituzionale.
Ma criticare i propri datori di lavoro è sempre un problema.

niente condizionale

Andiamo avanti.

Sallusti venne condannato a una pena detentiva – dice sempre Facci – senza il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale

[p]erché aveva dei precedenti per l’omesso controllo legato alla diffamazione.
[…] Una lettura della sentenza peraltro permette di apprendere che la condizionale viene negata «ai sensi dell’articolo 133 del codice penale», e cioè – oltre che per gli altri procedimenti penali subìti da Sallusti come giornalista – a causa della sua «pericolosità» e dunque nel timore, se lasciato a piede libero, che possa commettere altri temibili reati.

l’articolo 133

Ecco cosa dice l’articolo 133 del codice penale («Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena»):

Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

il pericolo

Non ho letto la sentenza se non per gli stralci minimi che ne riporta Facci, ma mi sembra che la parola «pericolosità» non ci sia.
La valutazione della «pericolosità» è in genere rimessa al magistrato che debba emettere un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale, e se ne dice all’articolo 274 del codice di procedura penale

il passato

È chiaro che nella determinazione della pena il giudice sia richiamato dai codici a valutare la possibilità che l’imputato commetta nuovamente reati della stessa specie.
Ma come la gerarchia degli argomenti dell’articolo 133 citato da Facci ben chiarisce, ciò di cui la determinazione della pena è primariamente espressione ha a che vedere col passato, e non con una prognosi sulla pericolosità.

la colpa al volante

L’ultima parola del numero 3 dell’articolo 133 è «colpa».

E qui dobbiamo fermarci un istante, per una notazione tangenziale.

Si dà luogo a una pena anche per la «colpa».
Tipico, fra i delitti «colposi» – cioè delitti che non sono frutto di un’intenzione deliberata – l’omicidio in auto.
Leggo qui:

L’omicidio colposo aggravato (dalla violazione di norme sulla circolazione stradale) è punito con la reclusione da due a sette anni; se causato da soggetto anche in ebbrezza alcoolica (oltre 1,5 g/l) o sotto l’influsso di stupefacenti, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

c’è colpa e colpa

Un omicidio colposo «normale» è punito con una pena variabile fra i sei mesi e i cinque anni di reclusione.
Quando si tratta di automobili, siamo tutti contenti che la «colpa» dia luogo a sentenze potenzialmente doppie rispetto al «normale» omicidio colposo.
Quando si tratta di altre «colpe» – quelle dei medici, quelle dei giornalisti…. – diventiamo sospettosi.

la diffamazione e le pene

In ogni caso.
A proposito di diffamazione, cosa dice la legge, cioè l’articolo 595 del codice penale?

Questo:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

subdola e occulta

Ecco cosa scrive su Repubblica Giovanni Valentini:

Il “caso Sallusti” ripropone però all’attenzione un altro aspetto delicato del rapporto fra giustizia e informazione,
troppo a lungo trascurato, ma non meno grave e preoccupante. Quello del trattamento privilegiato di cui spesso godono i magistrati da parte dei loro stessi colleghi, quando ritengono di difendersi in tribunale dalle critiche o dalle accuse dei giornali.
Processi con “corsie preferenziali”, sentenze-lampo ed esemplari, risarcimenti abnormi.
Anche questa è una forma di intimidazione, tanto più inquietante perché subdola e occulta.

subdola e occulta?

Io non ho nessuna speciale simpatia per i magistrati, e so che l’errore è sempre possibile, per chiunque; e so anche che a volte si può fare in modo di sbagliare apposta. Tutti.

Però non so vedere cosa ci sia di «subdolo e occulto» in una chiarissima prescrizione di legge che aumenta le pene se le offese (ovviamente da accertare, e ovviamente chi le accerta è un magistrato: questo lo so anch’io) sono rivolte a un «corpo […] giudiziario o ad una sua rappresentanza».

l’autore

E andiamo avanti, allora.

Che valore ha l’argomento secondo cui Sallusti non deve andare in prigione perché il pezzo non l’ha scritto lui?

Torniamo a Facci:

Domanda: vennero fatte indagini per risalire al vero autore del commento? No: nonostante l’autore, nell’ambiente giornalistico, lo presumessero tutti.

no, il direttore no?

Cosa ci sta dicendo, Facci?
Che a rispondere dell’eventuale sussistenza del reato di diffamazione dev’essere anche chi ha scritto il pezzo o solo chi ha scritto il pezzo, o comunque mai il direttore?

colleganza

Bisogna sapere che la legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti vincola gli iscritti al dovere di colleganza.
Ne deriva – per quel che io sono in grado di capire – che se anche «tutti, nell’ambiente giornalistico», sapevano chi era l’autore del pezzo incriminato, tutti hanno fatto più che bene – se il magistrato non l’ha chiesto – a tacerne il nome.

il silenzio

Tacere era un loro preciso dovere.
A meno che, appunto, un magistrato non lo chiedesse. Lì si sarebbe aperto un conflitto tra la colleganza e la cittadinanza, ma questa è un’altra cosa.

non cambiava niente

Se il giornalista fosse stato individuato grazie alla delazione volontaria di un collega, questo collega sarebbe venuto meno a un dovere di colleganza.
E se l’autore dell’editoriale fosse stato identificato, non per questo il direttore responsabile sarebbe stato da considerarsi discolpato.
Sarebbero stati condannati in due (in questo caso, in tre, perché l’autore dell’articolo di cronaca a cui l’editoriale faceva da «sostegno» è stato condannato con Sallusti, e a restare misterioso è stato solo l’estensore del fondo con il quale si diceva che il magistrato che aveva autorizzato ad abortire una tredicenne che poi era stata ricoverata in una clinica psichiatrica meritava, più o meno, la pena di morte), ma per Sallusti non cambiava nulla.

reponsabilità oggettiva (sob)

Ora spiego perché, ma prima devo ripassare da quel che dice Valentini su Repubblica, ricorrendo a un potente armamentario retorico emergenziale e scomodando definizioni sbagliate:

Rispetto al principio fondamentale per cui la responsabilità penale è necessariamente personale, appare già di per sé mostruoso l’istituto della responsabilità oggettiva che incombe sul direttore di un giornale, per tutto ciò che viene scritto e pubblicato, anche indipendentemente dalla sua impossibilità fisica o materiale di controllarne il contenuto.
È una presunzione giuridica ormai inaccettabile, un automatismo intimidatorio e vessatorio, che configura una forma indiretta di censura preventiva.
E rappresenta perciò una grave limitazione – questa sì, davvero oggettiva – alla libertà di stampa.

non «doveva» non sapere

Nei giornali, contrariamente a ciò che sembra pensare Valentini, non esiste l’istituto della «responsabilità oggettiva».
Il «non poteva non sapere» non c’è.
Esiste – e lo dice la legge – il «non doveva non sapere».

il direttore è «responsabile»

Per poter aprire un giornale, è necessario che si identifichi con chiarezza la figura del direttore responsabile.
Senza direttore responsabile non si dà testata giornalistica
, ed è stupefacente che i miei colleghi possano sorvolare su un aspetto così cruciale.

il dovere

E di cosa è responsabile, il direttore?

Il «direttore responsabile» è responsabile di tutti i contenuti che escono sul giornale che dirige.
Il suo dovere professionale consiste nel controllare pezzo per pezzo, didascalia per didascalia, titolo per titolo, foto per foto, corsivo per corsivo.

impossibile?

Lo deve fare.
Viene pagato per questo.
Dice Valentini che può sussistere un’impossibilità a controllare il contenuto.
Bene.
Ammettiamo che controllare sia impossibile.

prima ipotesi

Io vedo due sole strade.
Togliere le responsabilità al direttore, caso nel quale non saprei però a chi passarle: al redattore ordinario che scrive il pezzo? Al caposervizio? Al caporedattore?
E perché costoro dovrebbero avere più responsabilità di colui che è pagato più di loro allo specifico scopo di controllare quel che essi scrivono o consentono agli altri di scrivere?

seconda ipotesi

Oppure – seconda strada – dotare il direttore di un gruppo di collaboratori specificamente deputato al controllo: nei giornali possono ben esserci gruppi di legali integrati nell’organizzazione interna.

sindacati? ahiahiahi

Costano troppo?
Forse. Forse costano troppo, sì.
Ma dove sta scritto che io giornalista non sono titolato a chiedere all’azienda per cui lavoro ciò che mi mette in condizione di lavorare meglio e con beneficio comune?
Perché non posso farne oggetto di una trattativa sindacale?

il posto e l’inaffidabilità

Paura di perdere il posto?
Forse.
Ma se si ha paura di perdere il posto sarebbe meglio non fare i giornalisti.
E non perché sia necessario essere eroi, ma perché i giornalisti hanno il dovere di raccontare quello che succede nel mondo.
E se abbiamo paura di raccontare quello che succede nel nostro microcosmo professionale (e non parlo di delazione), be’, vuol dire che siamo, per definizione e per necessità, professionalmente inaffidabili.

il direttore irresponsabile

Forse stiamo cercando di sostenere che il direttore responsabile deve avere gli onori della direzione senza gli oneri della responsabilità?
Forse qualcuno – ma non credo, francamente, che questo qualcuno sia Valentini – pensa che ai direttori spetta solo l’incombenza di fare da grancassa dell’editore, punto e stop?
Che spetti loro solamente il compito di dare attuazione a ciò che i veri direttori dei giornali – il potere esterno, economico e politico – decidono sia la linea politico-editoriale da seguire facendo leva sulla fedeltà esecutiva del direttore (ir)responsabile?

rapporti interni

Ma se non è così, se veramente il direttore – pover’anima – non riesce materialmente a controllare tutto e non vogliamo comunque chiedere l’inserimento stabile di uno staff legale nei giornali, a cosa servono – mi domando – i vicedirettori, i capiredattori e tutti i graduati dei giornali, se non (anche) a informare tempestivamente il direttore di ciò che viene pubblicato – e come, e ad opera di chi – sulle pagine del giornale?
A volte succede che i «graduati» si astengano intenzionalmente dal correggere gli sbagli dei sottoposti, perché magari sperano di nuocere alle carriere dei colleghi che in futuro potrebbero essere loro competitori, o anche alle carriere dei loro direttori.
Ma questo, francamente, non è un problema di democrazia, bensì di organizzazione del lavoro.

questione di democrazia

Dopodiché – questione a parte – io resto convinta che l’organizzazione del lavoro interna a un giornale è per forza e necessariamente un problema di democrazia, perché i rapporti di potere interno e il livello di pressione che si subiscono determinano inevitabilmente la quantità e la qualità delle informazioni che raggiungono i cittadini.
Ma questa è tutta un’altra storia.

omissioni

Avevo promesso che avrei spiegato perché, anche scoperto che si fosse il nome vero di «Dreyfus», per Sallusti non sarebbe cambiato nulla.
Ora lo dico.

Ecco cosa dice l’articolo 57 del codice penale:

Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

controllo

Non è «responsabilità oggettiva»: è la responsabilità colposa di chi sia venuto meno a un dovere professionale, che è quello – appunto – del controllo.

il mostro!!!

Nessun mostro giuridico, Valentini.
Nessuna intimidazione. Nessuna censura preventiva.
Controllare è dovere di un direttore responsabile (e anche di un direttore moralmente irresponsabile, ahilui), e se non lo fa non è che non poteva non sapere. Come ho detto sopra, non doveva non sapere.

l’ingerenza nostra e del colle

C’è un altro punto che mi fa riflettere molto.
La Cassazione, peraltro, deve ancora esprimersi, e già Napolitano chiede la documentazione giudiziaria del caso Sallusti (vedi qui).

Non è, questa, un’intromissione? Non è un’ingerenza pesantissima sulla libertà del lavoro dei giudici della Cassazione?
Non è, questo, un chiaro tentativo di far arrivare alla Cassazione la notizia che, be’, insomma, sarebbe bene che i togati trovassero un aggancio di metodo (di più non possono fare…) grazie al quale annullare la sentenza di secondo grado?

un’intimidazione?

E come reagiremmo, noi giornalisti, se qualcuno – un altro potere – ci volesse spingere a fare quel che vuole lui?
Lo so: succede tutti i giorni in qualunque giornale e televisione e radio e chissà dove altro, e i giornalisti che levano una vocina sono pochi.
Però quelli che volessero veramente fare i giornalisti lo considererebbero o no un tentativo di intimidazione?

la libertà di stampa

E perché noi giornalisti, invece – sia che vogliamo fare il nostro lavoro per davvero, sia che non lo vogliamo – ci sentiamo titolati a chiedere a Napolitano di fare un’azione preventiva di intimidazione sui magistrati?

Semplice: perché ci siamo inventati che è in ballo la libertà di stampa.

fratello editore

Leggiamo qui, e poi vi dico da dove ho preso questa citazione:

Chi sbaglia deve pagare.
Ma la responsabilità non può essere trasferita sul direttore e sull’editore fino a comprimere lo spazio vitale della loro libertà

e chi scrive?

Direttore e editore sono la stessa cosa.
Sono alfieri, entrambi, della libertà di informazione, e non devono vedersi compressi gli «spazi vitali della loro libertà».
Direttore e editore, attenzione.
È forse il giornale della Confindustria?
È forse un giornale la cui proprietà è legata in modo speciale alla Federazione italiana editori di giornali?

No.
Il link è qui.
Il giornale è l’Unità.

tutti dalla stessa parte

Capiamoci.
L’editore non va in prigione.
L’editore non va in prigione mai, qualunque sia la cosa per la quale uno dei suoi dipendenti viene condannato.
E perché, allora, questo sconcertante e incredibile pezzo dell’Unità nel quale si suppone che l’interesse dell’editore, del direttore, dei giornalisti e dei cittadini siano convergenti per definizione (in Italia, poi)?
Che idea di giornale e di giornalismo sta difendendo, questo pezzo?

la «barcata di soldi»

E qui arriviamo a un altro punto cruciale.
Giuro, è l’ultimo.

Leggiamo cosa scrive la Stampa, qui:

E allora, diamo un lasciapassare a Sallusti perché scriva tutto quello che gli pare giusto.
Condanniamolo pure per diffamazione, se egli diffama, e facciamo pagare a lui (poi, al suo giornale) una barcata di soldi.

niente cella per le opinioni

Cosa c’è scritto, qui?
In altre parole, c’è scritto quello che molti in queste ore vanno sostenendo: che è inaccettabile andare in prigione per un’opinione.

Questo è completamente, totalmente, decisivamente vero.

A parte un paio di piccoli problemi.

opinioni?

Il primo è come mai si può andare in galera, per esempio, per incitamento all’odio razziale, che è in effetti rubricato fra i crimini contro l’umanità.
Il fatto è che in prigione si può andare, eccome, anche per un reato di opinione, perché non tutti i reati di opinione sono uguali; al punto che alcuni di essi perdono lo status di reato di opinione, perché sono «di più».

apologia della pena di morte

Se la società in cui viviamo, per esempio, ritenesse che fare apologia della pena di morte fosse un reato così come fare apologia di fascismo, allora forse la condanna a una pena detentiva per chi non ha evitato (perché non sapeva o perché era d’accordo: cosa cambia, ai fini pratici?) che sul suo giornale uscisse scritto che un giudice o chiunque altro meritava la pena di morte poteva sembrarci meno singolare.

i soldi, i soldi

Il secondo problema è che un po’ tutti (anche Valentini, nello stesso pezzo in cui parla di «norme liberticide») sembrano credere che la diffamazione vada depenalizzata, e che la riparazione debba essere solamente pecuniaria.

diritto pubblico

Su questo ho da dire due cose.
Sono assolutamente contraria alla «privatizzazione» della giustizia.
Per me ha senso che la diffamazione rimanga un reato; che il cittadino e la funzione del giornalista restino protetti dal diritto pubblico, e non dal diritto privato.

la bugia

Per me ha senso che quando si tratta di stampa le sentenze vengano emesse in nome del popolo italiano.
E siccome non tutti i reati prevedono l’esclusività della pena detentiva (nemmeno la diffamazione, peraltro!), chi sostiene che rendere la diffamazione un illecito civile negoziabile fra le parti nell’oscuro di un’udienza camerale sia l’unica strada per non fare andare in galera un giornalista mente sapendo di mentire.

il tappo «civilistico»

La seconda cosa che ho da dire è che se la riparazione fosse solo pecuniaria, nessuno pubblicherebbe niente, meno ancora di adesso.
Perché non tutti possono pagare.
Non tutti i giornalisti, e non tutti i giornali.
Questo sì che tapperebbe la bocca.
Sarebbe come dire che possono essere eletti al Parlamento solo coloro che sono ricchi di famiglia, così non rubano.

ciao garanzie

E da tutto questo discenderebbe un’altra conseguenza.
Una volta che dovesse prevalere un’idea civilistica della diffamazione (ma anche prima, secondo me), finirà che i direttori rimarranno indenni da ogni pretesa giudiziaria: le loro spese se le accollerà eventualmente l’editore (che già secondo l’Unità, come abbiamo visto, è egli stesso alfiere della libertà di informazione), oppure si riuscirà finalmente a istituire per legge la figura del direttore irresponsabile, che già esiste nella realtà anche se i codici, con gran dolore di Valentini e altri, tardano ad accorgersene.

colpa dei piccoli

E finirà anche che le colpe – anche in aula, e non solo in redazione – andranno ai singoli giornalisti che sono loro sottoposti, anche quando – magari – il pezzo è stato loro ordinato proprio dal direttore, per esempio.

E finirà che i collaboratori dei giornali non avranno dalle aziende editoriali il pagamento delle spese legali.

ad personam

E finirà che a poco a poco non l’avranno nemmeno i giornalisti assunti, a meno di clausole particolari ad personam che verranno inserite nel contratto personale di lavoro come un benefit che bisognerà meritarsi, come una progressione di carriera, come un gradino verso l’Olimpo.

il disclaimer

In tutto questo, sono perfettamente convinta che Sallusti non debba andare in prigione.
Ma questo modo di affrontare le questioni usando l’accetta mi sembra gravemente inadatto a spiegare le cose.
Tant’è che i giornali di orientamento diverso da quello dei giornali diretti da Sallusti si affrettano fin dapprincipio a mettere un disclaimer di sapore voltairiano: «Ehi, attenzione», dicono più o meno: «noi non la pensiamo come Sallusti, ma lo stesso non vogliamo che vada in prigione».

scusate se pensiamo

Sono consapevoli anche loro che la brutalizzazione della complessità (brutalizzazione di cui i giornali sono complici) è arrivata al punto da costringerci a chiedere innanzitutto scusa alla comunità dei nostri cari lettori se diamo ragione a un «nemico» politico.
Siamo a questo.
Pensare in libertà è impossibile.
Bisogna prima chiedere scusa.

Ps. Il pezzo di Valentini era così alato e indignato – va detto – che non sono stati aperti nemmeno i commenti.
Bastava a se stesso.
Ha «solo» 1.057 mipiace di Facebook.
A noi va bene così.
Discutere è un casino.
Perché discutere quando c’è un mipiace?