lo stupro di gruppo delle notizie
Sono molto colpita dalla leggerezza con la quale sta montando una reazione violentemente forcaiola e gastrointestinale alla sentenza di ieri della Corte di Cassazione su un caso di stupro di gruppo.
La Suprema corte ha rispedito nuovamente all’attenzione del tribunale di Roma il singolo caso a proposito del quale il tribunale del riesame di Cassino non aveva ritenuto applicabile una sentenza della Corte costituzionale.
Cosa diceva quella sentenza?
Diceva che la legge sulla violenza sessuale approvata dal Parlamento italiano nel 2009 era incostituzionale nella parte in cui prevedeva che al giudice non era consentito applicare, per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni, misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza.
In pratica, la legge del 2009 obbligava il giudice a mettere in prigione un indagato per violenza sessuale su cui pesavano gravi indizi.
E lo obbligava a farlo prima che qualunque sentenza entrasse nel merito della sua colpevolezza.
Si tratta di custodia cautelare, insomma; quella che viene prima della sentenza, e che il codice di procedura penale stabilisce legittima entro i limiti tassativi dell’articolo 274.
Art. 274. Esigenze cautelari.
1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
Ricapitolando.
Nel 2009, il legislatore dice che per l’indagato per stupro su cui gravino indizi pesanti di colpevolezza, è obbligatorio – ripeto: «obbligatorio» – disporre la custodia cautelare in carcere, ovvero farlo andare in prigione prima che venga emessa una sentenza definitiva di condanna.
Nel 2010, la Corte costituzionale dice che, be’, veramente, «nell’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure», allora anche l’indagato per violenza sessuale nei cui confronti sussistano gravi indizi di colpevolezza può – se il giudice lo ritiene – essere ammesso a forme alternative di misura cautelare.
La Corte costituzionale, insomma, dice che il giudice non è più obbligato a mettere in prigione l’indagato – così come lo vincolava a fare la legge del 2009 – ma può scegliere, anche se esclusivamente quando ci siano elementi specifici relativi al caso concreto.
La Corte costituzionale produce sentenze che hanno valore per tutti i cittadini; stabilendo l’incostituzionalità di parti di leggi, le sentenze della Consulta sono effettivamente fonti normative, diventano leggi.
E cos’ha fatto, ieri, la Cassazione, sentenziando a proposito di uno e un solo caso, e cioè senza alcun potere di introdurre una nuova norma nell’ordinamento, ma casomai introducendo un precedente giurisprudenziale al quale i giudici di altri casi analoghi potranno fare riferimento (così come potranno però fare riferimento a sentenze di segno opposto, se esistono)?
La Cassazione ha stabilito che ciò che la Consulta aveva sentenziato a proposito dell’indagato «singolo» per violenza sessuale poteva valere – stante la sussistenza di «elementi specifici» dai quali, «in relazione al caso concreto» […], «risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure» – anche per indagati che, in numero superiore a uno, avessero concorso all’effettuazione della medesima violenza sessuale.
Ma la Cassazione non ha fatto solo questo: ha anche detto che, per stabilire se quegli «specifici elementi sussistono o no nel caso specifico, occorre che il caso venga riesaminato dal tribunale di Roma.
Fino alla sentenza di ieri, infatti, qualunque giudice fosse stato investito dell’autorità di decidere su quel singolo e specifico caso non avrebbe potuto che, obbligatoriamente (lo vincolava la legge del 2009), indirizzare gli indagati in carcere, a scontare una custodia cautelare precedente a qualunque sentenza di condanna.
Ora, invece, il tribunale di Roma può valutare se esistano oppure no le condizioni per attivare misure cautelari meno afflittive della detenzione in carcere.
La Cassazione non ha obbligato il tribunale di Roma né alcun altro giudice di questo Paese a non stabilire la misura cautelare in carcere per gli indagati di violenza sessuale di gruppo.
Ha obbligato il tribunale di Roma – e nessun altro giudice di questo Paese – a riconsiderare i fatti tenendo conto che non è più obbligato a mandare gli indagati in cella prima ancora che contro di loro sia emessa una sentenza di condanna.
Vi invito a guardare i titoli dei giornali che ho riportato qui. Non sono tutti, ma danno un’idea.
Vi invito a girare per i blog.
A guardare su Facebook.
Sembra che sia stato depenalizzato lo stupro di gruppo.
Sembra che stuprare sia diventato legale.
E poi ditemi se è preoccupante oppure no l’aria che tira.
per prima cosa, grazie per l’ottima analisi. Avevo letto frettolosamente i titoli in internet ed ero rimasto alquanto sorpreso dalla notizia. La tua discussione e’ perfetta.
Io penso che tu abbia assolutamente ragione su questo caso e in genere sulla sciatteria di molto giornalismo. (e potrei fare un esempio di stamane, relativo al ministro inglese che -secondo un primo titolo di Repubblica – si era dimesso perche’ “non aveva pagato uan vecchia multa”: il che’ e’ semplicemente falso)
Quello che ti chiedo e’ un’altra cosa. Leggo i giornali italiani da chissa’ quando -purtroppo- e a me sembra che questo modo di creare false notizie (perche’ questo e’ in effetti) sia sempre esistito. In parte sciatteria, in parte dolo. Non e’ cosi’? Mi sembra di capire che tu invece ci vedi un’involuzione.
ciao
Cesare
“tu invece ci veda” 🙂
Federica, ma dove andremo a finire? possibile che nessuno voglia più prendersi la briga di leggere per lo meno un articolo per intero, senza fermarsi al titolo? o ancora peggio, che ci si fidi di un post su Facebook senza andare a controllare le fonti? E di chi è la colpa, di chi scrive o di chi legge?
Intanto ripubblico subito questa tua pagina!
Brutta brutta, l’aria che tira…
io ho capito benissimo la situazione , quello che non mi è chiaro è perchè “valutare se esistano oppure no le condizioni per attivare misure cautelari meno afflittive della detenzione in carcere” stiamo parlando di violenza sessuale , che a parere mio è pari ad omicidio , uccidere la digniotà di una persona e distruggere la sua vita , èè come uccidere la persona stessa , ripeto perchè cercare una pena alternativa?! no ad assassini in libertà!
Grazie, bel post, diffondo..:-)
Sara, non si “cerca” una “pena” alternativa.
Si sta parlando non di pena, ma di misure cautelari alternative alla carcerazione preventiva, ovvero gli arresti domiciliari, l’obbligo di firma…
La pena si sconta quando una sentenza definitiva ha stabilito che un imputato è colpevole.
La misura cautelare si applica prima della sentenza; non è un anticipo della pena; non ha il compito di punire il colpevole prima del tempo, visto che non si sa ancora se sia colpevole o no.
Dice che ha capito, Sara, però – davvero – parlando di pena sembra dimostrare il contrario.
Cesare, un’evoluzione c’è. E’ il giornalismo che si sostituisce alla politica. Ma è lunghissima da spiegare…
Ne ho scritto nel libro “Il paese dei buoni e dei cattivi”.
A me era chiaro che riguardasse la custodia *cautelare*, ma mi chiedo se la possibilità di non scontarla (quando esistano ecc.) non possa danneggiare la vittima, già psicologicamente danneggiata, nel vedere a piede libero i suoi aggressori, che magari potrebbero anche minacciarla e intimarle di ritirare le accuse.
Scusate la mia paranoia.
Ma non saranno a piede libero.
Si trattava di differenti tipi di custodia cautelare, e NON di liberazione.
federica perdona il lessico inappropriato , penso che il mio messaggio si capisca lo stesso…ribadisco il vostro ragionamento è chiaro , ma non condivido che ci viene accusato di un reato simile possa permettersi di rimanere in libertà fino alla fine di un processo (che chissà quando avverrà……)tuteliamo le vittime!
Sara, nessuno resterà in libertà.
La legge diceva: in prigione tutti coloro contro i quali gli indizi sono pesanti.
La Corte costituzionale ha detto, nel 2010: no, per coloro per i quali ci siano “specifici elementi” relativi allo “specifico caso”, si può anche pensare non alla cella, ma agli arresti domiciliari, o all’affidamento alla comunità, per dire.
La Corte di Cassazione, decidendo di UN UNICO CASO E NON DETERMINANDO ALCUNA MODIFICA LEGISLATIVA, ha stabilito che in relazione alle sorti dei due specifici indagati su cui era stata chiamata a pronunciarsi nel corso delle indagini preliminari i giudici di Roma debbano valutare nuovamente il caso per stabilire se sia abbia senso O NO ammetterli a misure cautelari alternative. I giudici di Roma possono tranquillamente decidere che no, non vanno ammessi a misure cautelari meno afflittive e devono restare in carcere.
Solo che prima di questa sentenza i giudici – quelli, e tutti gli altri – erano obbligati a disporne comunque la custodia cautelare in carcere e non altrove.
Né la Corte costituzionale né la Cassazione metteranno in libertà nessun indagato per violenza sessuale su cui gravano pesanti indizi di colpevolezza: la legge glielo proibisce.
Quello che è consentito, semmai, è la variazione della misura cautelare che – lo ricordo per l’ennesima volta – arriva PRIMA DI QUALUNQUE SENTENZA DI CONDANNA.
la pazienza di spiegare, di tirare le fila ed i fili, di rammentare/rammendare, di prendere le parole con cura, gentilezza…di parlare con voce piana e con una sintassi corretta…questo ci sta mangiando via il giornodoggi….grazie della tenacia…
v
Grazie, Vittorio.
E grazie, Marina e RoseLouise. Scusate, prima mi ero dimenticata di voi. Scusate ancora.
la custodia cautelare, in questo genere di reati, è stata istituita per evitare azioni di stalking ai danni delle donne che denunciano la violenza subita.
I carabinieri sanno molto bene che normalmente una donna che denuncia l’abuso, riceve telefonate e visite intimidatorie. In pratica la violenza continua dopo la violenza.
Ecco a cosa serviva quella norma, lo dico perché altrimenti sembra incomprensibile.
Dagli arresti domiciliari le telefonate sono vietate, Simona.
Federica, penso ci fosse un intento simbolico nell’applicare una norma tanto dura.
Credo che l’intenzione fosse, oltre a proteggere la vittima (gli arresti domiciliari offrono comunque un margine d’azione molto più ampio agli indagati), di bollare la violenza sessuale come delitto sommamente grave.
La cosa peggiore che possa capitare all’ordinamento di uno Stato è fare leggi con valore simbolico, Simona.
Significa che se la percezione sociale di un reato è aumentata da opportune campagne di stampa e da martellanti insistenze politiche, allora certi diritti sono più tutelati di altri.
Che dire – per esempio – di coloro che chiedono, e a più riprese hanno tentato, di inserire la scriminante della legittima difesa anche per coloro che difendevano i loro beni e non solo la loro vita in caso di rapina?
La questione non è il simbolo: è la congruità delle pene alla gravità del reato.
E la gravità non è il risultato di una valutazione simbolica, ma di un processo storico nel quale la percezione delle cose muta e si fa largo diversa da com’era prima.
grazie, davvero
Grazie a te, Lorenzo.
Intanto, su Fb stanno facendo i simpaticoni, con me!
bel lavoro, c’ero cascato anch’io!
Grazie, Matteo. Il tuo parere mi fa particolarmente piacere, stasera!
(Sempre, dai…)
😉
brava Federica e complimenti per la tua ferma pacatezza nel difendere le ragioni di civiltà dell’ordinamento giuridico messe a dura prova in questo momento. Ho sempre pensato che essere garantisti significa promuovere una più giusta – e più equa – applicazione della legge. E spiace che persino la parte progressista del paese abbia dimenticato questo elementare principio.
perdonami, ho letto attentamente ma forse non abbastanza la tua analisi e credo che dovrò rileggerla ancora. mi considero una persona di intelligenza media, ma ugualmente faccio molta fatica ad entrare nel merito di certi linguaggi specifici. tipo quello giuridico legale. capisco che non è questa la sede, capisco che reagisco di pancia a qualcosa che tu forse comprendi meglio di me. ma allora ti chiedo, e te lo chiedo non con intento polemico, ma per CAPIRE VERAMENTE: mi puoi ridurre in pezzettini ancora più piccoli e commestibili questo groviglio di cose che faccio fatica a conciliare con qualcosa che mi sta veramente a cuore come “la lotta culturale per spiegare e combattere la violenza sessuale”? è un argomento troppo “intimo” e troppo di massa per non scegliere con cura tutte le parole per parlarne. e il fatto che siano complesse come richiede la legislazione non aiuta. e in secondo luogo due domande: la ragione del “provvedimento” (e perdonami se sbaglio termine ma appunto il “codice” giuridico non mi appartiene e generalizzo _ con consapevolezza _ solo per velocità in questo caso) e come mai hai usato un termine così potente e vagamente populista come “forcaiolo”… cioè, e sempre perchè sono una semplice, chi sarebbe forcaiolo con chi?… grazie…
Christabella, leggo con calma e ti rispondo.
Ora sto chiudendo due pagine al giornale.
Scusami.
Grazie per il tuo commento, però.
prendi tutto il tempo che ti serve, so che è difficile tradurre… ma mi serve, e come serve a me penso che possa servire anche a tutte le altre donne che in questa faccenda vengono sballottate da una parte all’altra, appunto tra pancia, utero, strumentalizzazioni e violenze private e pubbliche : )
La ringrazio molto sign.ra Federica per aver chiarito i fatti riguardanti la decisione della Corte di Cassazione. Chiaramente mi avevano colpito molto i titoli ma il contenuto era piuttosto vago e a tratti incomprensibile. Purtroppo quando ci sono caso gravi come lo stupro, il maltrattamento dei bambini et similia che giustamente fanno indignare le coscienze, i mass media fanno leva su questa indignazione per scrivere e pubblicare delle notizie fondate sulla condanna. Sono la prima a indignarmi su atti ignobili come lo stupro ma vorrei della chiarezza e della concretezza su quello che accade realmente, senza visioni personali che potrebbero “snaturare” la realtà. Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso e che atti così ignobili non vengano più commessi. Grazie ancora per il chiarimento e buona notte da Typpy
Aggiungerei anche che queste sentenze sono inevitabili; come hai specificato anche tu qui si sta parlando di custodia cautelare, dove sussiste ancora la presunzione di non colpevolezza in ogni singolo caso fino alla sentenza finale. Muoversi in direzioni diverse comporterebbe una possibile violazione del diritto sancito dall’articolo 5 dell’ECHR e la corte di Strasburgo potrebbe essere chiamata in causa. Stiamo parlando di diritti umani, mandare tutti in carcere a priori non rispecchierebbe un sistema di giustizia evoluto.
c’è da dire una cosa, i giornalisti hanno la loro bella responsabilità nel non approfondire la notizia, ma i politici (mi riferisco alla Carfagna – che appunto ha dichiarato che la sentenza lancia un “messaggio” sbagliato, come se la legge e la giustizia avessero il compito di lanciare messaggi in stile mafioso, alla Mussolini e anche alla Buongiorno che si è scandalizzata come “donna e tecnica del diritto” senza entrare peraltro nel merito dell’errore di diritto che sarebbe stato fatto (e tra l’altro dimostrando vieppiù di non essere attendibile perchè un vero tecnico del diritto dovrebbe scandalizzarsi non in virtù del sesso di appartenenza). La massa segue è vero.. ma mi è difficile non vedere un intento manipolatorio sia nei titoli dei giornali che nelle dichiarazioni di molti politici.
brava Federica, non ti conoscevo, e mi sono persa molto. E adesso vado subito a vedere come si puo’ avere il tuo libro.. 🙂
Grazie, Rita.
Dovresti trovarlo nelle librerie normali, sia nelle catene tipo Fnac o Feltrinelli, sia nelle librerie indipendenti minimamente fornite.
La minimum fax è ben distribuita.
Secondo me il problema è che crea un pericoloso precedente: chiunque ora potrà dire ‘ma se l’hanno fatto in quel caso, allora anche in questo si potrebbe… anche se è un po’ diverso…’
In generale, non sono mai d’accordo a qualunque passo indietro da una linea dura e decisa nella punizione dello stupro. Anche in un solo caso. E’ già abbastanza difficile, con tutte le scuse che si trovano per gli stupratori ed a sfavore della vittima.
Onestamente, trovo sinistro che una donna possa condividere questo – anche se è solo per un caso.
Si è preoccupante l’aria che tira! Grazie per il lavoro. Piero
ogni tanto mi viene anche da pensare che tutta questa fretta semantica, che non legge e non si sforza di capire, magari rivela il nocciolino bruciante che sta sotto l’apparato giustizia. Cioè punire. Ed alla svelta. facendo il più possibile male quando è molto il male fatto. Non leggo, non capisco, non chiedo, non studio, ma quello che riesco a cogliere si sposa bene bene con quello che in fondo penso. quindi poche chiacchiere. innocente o colpevole, impicchiamolo, è negro.
preoccuparsi. ripulire le parole. limitare le sproporzioni.
v
…ho fatto qualche giro su facebook…mussolini, castrazione chimica, impaliamo i giudici, violentassero le loro figlie…se li stanno lavorando ben bene i pensieri delle masse, eh?!
v
Grazie dell’analisi, utilissima 🙂
Allora forse non è chiara una cosa: i gruppi femminisiti si sono mossi perchè EFFETTIVAMENTE è un insulto al reato di stupro. QUesto poichè in QUALUNQUE reato sussista l’aggravante di tipo ASSOCIATIVO (ergo, da parte di più di un infìdividuo) è OBBLIGATORIA la custodia cautelare. Quindi rendere un precedente di non obbligatorietà SOLO nel caso di un reato a quanto pare “minore” come lo stupro ha scatenato l’ira femminista. E hanno tutte le ragioni.
Aggiungo che mi sembra particolarmente strano che i manifestanti NO TAV marciscano in galera preventivamente e il vostro garantismo dell’ultima ora non si sia levato come un muro di scudi nei loro confronti. Forse sarò forcaiolo, ma se pensate che lo stupro è diventato un reato contro la persona solo da pochissimi anni mentre prima era solo un reato contro la morale, la dice lunga su come la pensa questa civile Italia sull’argomento. Inoltre l’argomento pesa parecchio, vista la celerità della solitamente farraginosa giustizia italiana.. a me sembra quantomeno strano.
Oh scusate se sono eccessivamente prolisso, ma mi sovviene giusto ora lo stupro della ragazza sarda di giorni fa da parte di un soggetto già condannato per reati simili e in regime di custodia domiciliare…si è visto come stava “custodito” bene…
Complimenti… non hai idea (no, anzi, ce l’hai eccome) di che slogan agghiaccianti girino per quel covo di decerebrati che è Facebook.
E se tanto mi da tanto, mi sa che le nuove leve del giornalismo vengono proprio da lì, visto il taglio, l’approssimazione e la superficialità di certi articoli…
Nicola Simone, non rappresento nessuno se non me stessa.
Dunque, ciò che lei chiama il “vostro garantismo dell’ultim’ora” è un’illazione per due motivi: in primo luogo perché io sono io e non sono né “noi” né “voi”; in secondo luogo, perché lei non sa a quale ora rimonti ciò che lei chiama “garantismo”.
Seconda cosa: no, non è vero che per qualunque reato associativo la custodia cautelare in carcere sia obbligatoria; lo è per i reati associativi di stampo mafioso. Vedi qui:
Terza cosa: se lei pensa che io sia a favore della Tav e a favore degli arresti di coloro che si sono mossi contro la Tav, be’, questo chiarisce ancora una volta – se mai ce ne fosse stato bisogno (e purtroppo no, non ce n’era) – che chi cerca di argomentare uscendo dagli schieramenti prefissati viene istantaneamente incasellato nello slot del “nemico” o dell'”amico”.
Infine: mi è chiaro quel che mi sembrava fosse sufficiente a farmi un’idea chiara della situazione, Nicola.
Chissà perché, argomentando a proposito del modo giornalistico di trattare una notizia, c’è chi viene qui a farmi la morale; a dirmi che mi sarei dovuta incazzare anch’io.
Questo pezzo è il pezzo fatto da una giornalista che esamina il modo di trattare una notizia.
Proprio non è possibile, a quanto pare, evitare le premesse del tipo “sono di sinistra”, sono anti-Tav”, “non ho mai votato Berlusconi”, “sono a favore della libertà di scelta di abortire”, “sono completamente convinta che qualunque scelta che riguardi il suo corpo spetti esclusivamente alla donna del cui corpo si tratta”, “so benissimo che le donne violentate vengono considerate colpevoli, e devono sopportare doppi e tripli processi”, “non ho mai votato Berlusconi”, “non sono assolutamente favorevole alla carcerazione preventiva per i No Tav”, “sono completamente contraria all’equiparazione dei cantieri Tav ai luoghi militari”, “sono assolutamente a favore del mantenimento dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori”, “sono completamente contraria all’aziendalizzazione del Paese”…
A quanto pare, solo dopo aver precisato tutto questo puoi, da giornalista femmina, sottoporre a critica il trattamento di una notizia.
Altrimenti, uomini e donne più femministi di te ti accuseranno di gelo, di assenza di empatia, di tecnicismo, di garantismo dell’ultim’ora…
Senza nemmeno sapere, per esempio, se io sia mai stata violentata. Per dirne una.
Ma non ci pensa nessuno alla vittima che si ritrova davanti il branco in paese? Non sapete quante donne ritrattano perchè sottoposte a minacce pesantissime? Lo stupro di gruppo è un reato di tale odiosità che deve essere punito come i reati più gravi, a cominciare dalla custodia cautelare in carcere, che è un indicatore della gravità del reato. Io avevo letto tutto e giudico male il pressapochismo, ma giudico male anche questo lassismo
Penso di essere esausta a furia di spiegare quel che scrivo, che tutto sommato si spiegherebbe da sé.
pur non condividendo l’impostazione di chi tira in ballo altri casi (quella che è stata violentata dal tipo in libertà provvisoria, etc etc.) devo dire che esistono, nel nostro paese anche numerosi innocenti (riconosciuti postumi) che comunque si sono sorbiti mesi di galera. Nel caso di accuse di violenza sessuale anche la galera è più pesante considerando i codici d’ “onore” (se si puo’ usare questa parola per la mala) dei detenuti in genere. Allora questo qua…per esempio che dovrebbe dire? http://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/2012/01/18/654979-fidanzata_inventa_stupro.shtml, personalmente penso che, proprio in virtù della non facile dimostrabilità dello stupro, si sia passati (o si stia passando) da un’interpretazione troppo rigida (che forse lasciava scappare dalle maglie della giustizia molti colpevoli) a un’interpretazione più vicina all’inversione dell’onere della prova. Il tema è delicato, mi rendo conto, ma basti pensare a quello che ha scatenato a Torino, la semplice parola di una ragazzina che poi si è rivelata un’accusa infondata. Aggiungo che si parla di “violenza sessuale di gruppo” e non di stupro di gruppo. La disciplina sulla violenza sessuale include una serie di casistiche di violenza. Per esempio c’è stato il caso di un paio di ubriachi che hanno rivolto pesanti apprezzamenti a due ragazze per strade palpeggiando loro i glutei e sono stati condannati senza riduzione della pena ai sensi dell’art. 609 octies, proprio perchè erano in due, quindi la violenza automaticamente diventava di “gruppo”. Ne consegue che hanno avuto la medesima condanna che sarebbe toccata a due uomini che avessero stuprato una ragazza, non avendo considerato il legislatore per questo particolare articolo la riduzione per la minore gravità
http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=22540&catid=207&Itemid=457&contentid=0&mese=04&anno=2006 ora in diversi articoli, blog, e quant’altro ho letto scandalo e indignazione perchè il legislatore aveva previsto riduzioni per casi di minore gravità in cui ci si chiedeva come fa uno stupro ad essere considerato di minore gravità, senza considerare che la nuova legge del ’96 ha inglobato due fattispecie di reato esistenti prima
Santa pazienza!
1) C’è un CASO
2) questo caso provoca una SENTENZA.
3) di questa sentenza viene data NOTIZIA.
4) Federica scrive un articolo che ha per oggetto il MODO in cui la notizia è stata trasmessa.
Mi spiegate perché state commentando in tanti come se Federica avesse espresso la sua opinione sul CASO in sé, anzi sulla generalità di tutti i casi?
Tra l’altro, Sandro, son qui che mi domando da ieri che cosa sarebbe successo se invece di chiamarmi Federica mi fossi chiamata Federico…
Sarà richiesto, a un uomo, di dire apertamente di essere contro lo stupro (oh là là, che notizia), di considerare lo stupro di gruppo più grave di quello commesso da un singolo (toh, che sorpresa), di sapere fin troppo bene che sul corpo e sulla pelle delle donne si combatte un’immonda battaglia per il controllo di metà dell’universo?
Certo. In modi più o meno velati, ma sia a me che ad altri amici che poi hanno condiviso il tuo articolo è capitato istantaneamente.
Di questo passo il settanta per cento di ogni discussione dovrà essere composto da premesse:)
Mamma mia.
Che cosa brutta.
ooops ho postato due volte.
Ps leggi questo, per esempio:
http://femminismo-a-sud.noblogs.org/post/2012/02/04/troppo-silenzio-degli-uomini-la-violenza-sessuale-e-maschile/
Tra l’altro, leggevo non mi ricordo dove – mamma mia, devo ancora rispondere alle domande di Christabella, che figura – che qualcuno augurava agli estensori di questa sentenza di avere mogli e figlie violentate!
Torniamo all’idea che le donne sono pertinenze maschili, proprietà maschili!!!
E questa sarebbe una bella posizione femminista, eh.
mi scusi signora Gaggio, crede davvero che un uomo ai domiciliari non abbia la possiblità di fare stalking alla vittima attraverso chiamate telefoniche minatorie? Cancellano l’utenza telefonica di casa e requisiscono tutti i cellulari della famiglia? Vorrei sapere come funziona in pratica.
PS: vorrei sapere, se me lo può indicare, quali sono i reati per i quali è prevista in ogni caso la custodia cautelare.
chiedo scusa, avevo letto male il suo cognome.
DoubleD, parto dal ps.
L’ho scritto nel commento qui sopra, quali sono i casi in cui è prescritto il ricorso obbligatorio alla custodia cautelare in carcere (con esplicita esclusione delle misure cautelari alternative):
La citazione si riferisce a una sentenza della Corte costituzionale di cui si dice qui.
Io non dico un accidenti di quel che lei o altri mi vogliono far dire.
Non dico che requisiscono i telefoni di un indagato soggetto a custodia cautelare domiciliare.
Dico che la legge proibisce le telefonate a chi è ai domiciliari. Dico che se un detenuto ai domiciliari fa una telefonata che non può fare, deve rispondere anche di quel reato.
Che poi ci siano casi – anche diecimila – in cui chi è ai domiciliari può telefonare, mi preoccupa non in relazione alla fattispecie specifica della violenza sessuale, ma – semmai – in relazione alla capacità di controllo dello Stato su tutte le fattispecie, e ovviamente anche su quella, aberrante, della violenza sessuale.
A me sembrano due cose diverse; se a lei sembra che il calderone sia uno solo, temo che sia un problema suo.
Seguendo il suo ragionamento, poiché la legge non è in grado di assicurare che un detenuto ai domiciliari per il reato di omicidio o di violenza sessuale, individuale o di gruppo, non telefoni ai parenti della vittima o non evada, vale la pena introdurre la pena di morte, che è l’unico provvedimento capace di garantire che chi ha commesso (o – visto che parliamo di misure cautelari e non di pene conseguenti a una sentenza di condanna passata in giudicato – si presume, addirittura, abbia commesso) un reato gravissimo non possa più nuocere a nessuno.
Si dà infatti il caso di mafiosi che sono riusciti a ordinare stragi dal carcere: se la sua preoccupazione è garantirsi rispetto a qualunque possibile incertezza della vita (e della custodia cautelare, oltre che della pena), be’, allora direi che veramente l’unica soluzione efficace è la sedia elettrica o l’iniezione letale.
Può darsi che il paragone le sembri improprio; ma la vita mi ha insegnato che non si può essere d’accordo con tutti.
Christabella, è successo questo.
Nel 2009 il Parlamento, finalmente rendendosi conto che stuprare una donna non è attentare alla morale ma alla persona, approva la legge sulla violenza sessuale.
Nella legge si prescrive che se ci sono gravi indizi di colpevolezza il giudice è costretto a mettere in prigione un indagato già nella fase delle indagini preliminari, prima del processo, prima della sentenza.
Nel 2010 – e nessuno mi risulta abbia fatto tutto questo rumore che si sta facendo sulla sentenza della Cassazione – la Corte costituzionale (che è l’organo che in questo Paese ha il compito di stabilire, su richiesta di un singolo giudice che si sta occupando di un singolo caso, se la legge-guida di quel singolo caso è costituzionale oppure no) decide che non è compatibile con la Costituzione l’obbligo del giudice di mettere in prigione ad aspettare la sentenza l’indagato (il sospettato, in pratica) di violenza sessuale.
Questo significa che la Corte costituzionale ridà a tutti i giudici dell’intero Paese la facoltà di decidere caso per caso se veramente la prigione sia l’unico modo per garantire le esigenze del processo.
Quali sono le esigenze del processo?
Lo dice l’articolo 274 del codice di procedura penale.
In sintesi, un indagato (un sospettato contro il quale non sia ancora stata emessa sentenza definitiva) può essere privato della libertà personale solo ed esclusivamente se c’è rischio (documentato da qualcosa, non campato per aria) che:
– fugga;
– commetta lo stesso reato;
– inquini le prove.
Eravamo arrivati alla Corte costituzionale, dunque, che nel 2010 dice ai giudici: decidete voi se in caso di violenza sessuale la custodia cautelare in carcere (e non a casa, o in comunità, per esempio), sia l’unico modo possibile di garantire dal rischio di fuga, inquinamento delle prove, commissione di un altro stupro.
La Corte costituzionale, decidendo se una legge è o no corrispondente alle prescrizioni della Costituzione, agisce come un legislatore, nel senso che le sue sentenze sono effettivamente legge e valgono per tutti.
Adesso cambiamo parzialmente argomento.
A Cassino, su una ragazza viene commessa violenza sessuale da due persone.
Il giudice di Cassino, basandosi sulla legge del 2009 parzialmente abrogata dalla Corte costituzionale, decide di tenere i due indagati in prigione, prima che cominci il processo a loro carico (o comunque, prima della sentenza definitiva).
I difensori dei due indagati si rivolgono al tribunale del riesame di Roma.
Il tribunale del riesame di Roma, basandosi sulla stessa legge del 2009, risponde ai difensori dei due indagati che i due devono restare in prigione.
I legali ricorrono allora alla Cassazione, che non può fare leggi, ma solo decidere a proposito dei singoli casi che le vengono sottoposti.
La Cassazione decide che la sentenza della Corte costituzionale del 2010 può essere considerata applicabile anche in questo caso.
In sostanza, decide che anche nel caso di violenza sessuale esercitata da più di una persona il giudice deve avere il diritto di decidere se davvero la prigione sia l’unico modo per garantire le esigenze del processo, ovvero che gli indagati non fuggano, non rifacciano lo stesso reato o non inquinino le prove.
Quindi, la Cassazione rimanda gli atti al tribunale del riesame di Roma dicendo a quei giudici: «Cari colleghi, guardate che non siete obbligati a lasciare in carcere i due indagati come la legge del 209 vi diceva di fare. Potete decidere come volete, perché secondo noi è applicabile la sentenza della Corte costituzionale del 2010; siete perciò liberi anche di adottare misure cautelari meno restrittive».
Ora, i giudici potranno anche decidere che invece i due devono restare in cella.
Vedremo cosa decideranno.
Questa cosa è ben diversa dall’abolizione della pena del carcere per gli stupri di gruppo, innanzitutto perché si parla di custodia cautelare e non di esecuzione di una pena determinata da una sentenza definitiva di condanna.
Naturalmente, il resto del lavoro da fare è culturale.
Ha a che fare col l’affermaziome della totale autodeterminazione delle donne.
Ma questo è tutto un altro affare.
Se il legislatore pensa di avere abbastanza coraggio per approvare nuovamente una legge in cui per gli indagati per stupro è obbligatoria, se gli indizi sono gravi, la custodia cautelare in carcere, lo faccia: probabilmente troverebbe, adesso, più alleati – e poi, chissà… Si fa sempre presto a parlare, a indignarsi; poi, però, bisogna vedere chi ci si trova di fianco nelle battaglie vere – di quanti ne aveva nel 2009.
Può essere che la Corte costituzionale la bocci di nuovo, quella legge; ma forse anche no: dipende dalle motivazioni e dal modo in cui la legge è costruita.
L’unico reato per il quale l’ordinamento italiano stabilisce l’obbligo della prigione prima della sentenza è il reato di associazione di stampo mafioso.
Perché ho parlato di forcaioli, mi chiedi.
Perché vedo, sento e leggo interventi e opinioni di persone che vogliono vedere la gente in galera prima ancora della sentenza.
Questa è una cosa che non mi piace.
Posso accettarla, così come d’altra parte pure la legge indica, nei casi in cui non c’è altro modo.
E può anche darsi – questa è una cosa su cui bisognerebbe eventualmente discutere, invece di augurare ai giudici della Cassazione di vedersi mogli e figlie violentate (d’altra parte, nell’immaginario italiano è impossibile che della Cassazione facciano parte delle donne…) – che la violenza sessuale sia uno di quei casi in cui la prigione è l’unico modo per garantire il (nel senso di «dare garanzie al») processo.
Io non lo so.
Penso che la battaglia, però, sia più culturale.
La vendetta non mi affascina particolarmente.
L’uso del termine «forcaiolo» mi è venuto ovvio vedendo alcuni dei banner che stanno girando su Facebook: cappi, appunto.
Spero di aver risposto.
Mi scuso per il ritardo.
Eh, ammetto che all’inizio la mia risposta è stata dettata dal sarcarsmo, poi è subentrato il dubbio reale sulle modalità di gestione degli arresti domiciliari e volevo capire se si attuassero davvero misure di limitazione delle capacità di comunicazione o di intercettazione delle linee telefoniche, fisse e mobili che siano. così non accade, come sospettavo, e quindi si torna al punto di partenza: l’accusato non ha il diritto di effettuare chiamate telefoniche, ma ha la possibilità di farlo.
il fatto è -mi scuso se esco momentaneamente dallo specifico caso- che mi interessa capire dove stia l’utilità dell’istituto della reclusione domiciliare. un reclusco domiciliare (mi corregga se sbaglio) è fisicamente libero di uscire di casa e fare ciò che più gli aggrada. questo non vuol dire che se esce di casa e viene scoperto non deve risponderne alla legge, ovvio, ma ha di sicuro un raggio di azione molto più ampio di un recluso in carcere. quindi io mi chiedo se ha senso chiamare una misura del genere una misura cautelare se poi di fatto l’interessato non ha particolari impedimenti come invece potrebbe avere in un carcere (controllo continuo, sbarre, muri di cinta, ecc) scusi se le paio torda, ho semplicemente voglia di capire.
PS: ci tengo a sottolineare di nuovo, a scanso di equivoci, che non sto dando giudizi sulla necessità/opportunità della custodia cautelare, tema piuttosto spinoso perlomeno per me perché contrappone il bisogno di sicurezza delle vittime e la presunzione di innocenza prima dell’eventuale condanna dell’accusato/i.
buona notte e grazie per la pazienza. Sono contenta di avere scocperto il suo blog, ho letto alcuni post sulla creazione a tavolino del mito del conflitto generazionale, vero capro espiatorio del momento, e li ho trovati veramente molto condivisibili.
in ogni caso, al dilà dell'”indignamoci facile prendendo fischi per fiaschi”, trend macroscopicamente visibile su facebook, penso abbia pesato molto il clima culturale italiano intorno al problema delle violenze sessuali. purtroppo mi vengono in mente il sindaco di Montalto di Castro, le famiglie degli stupratori che mettono a soqquadro l’aula di tribunale dopo la sentenza che condanna i loro figlioli, “processo per stupro”. potrei andare oltre, credo.
penso, in sintesi, che le donne in questo paese sentano che la società è amica solo a parole verso le vittime di violenza.
invece di capire come promuovere una cultura della consensualità vedo (come sottolinea più volte anche lei) ridurre il dibattito a un’enumerazione dei possibili metodi di tortura degli stupratori, in un crescendo parossistico quanto inutile che trasforma le donne da soggetto a campo di battaglia buono anche a essere rivendicato in contese nazionaliste (“non toccate le NOSTRE donne”).
io mi aspetto di leggere e subire e sentire il peggio possibile riguardo al tema “diritti delle donne”; prevenuti/e dopo anni di sentenze vergognose come quella famosa dei jeans si salta come un pupazzo a molla appena c’è sentore di una ridiscussione dello stupro e della procedura penale a esso collegata.
PS: nel suo ultimo commento dice che nel 2009 lo stupro cessa di essere reato contro la morale e viene considerato reato contro l’individuo, ma la riforma del codice Rocco non era avvenuta già nel 1986?
Federica, bacio per terra dove cammini.
La funzione di chi come te (o, nel mio piccolo e con i miei limiti, me) cerca di spiegare le cose, non piegandosi all’ultramanicheismo ed al pressapochismo, è preziosa. Grazie
penso però che chi ha subito una violenza, da una o più persone, desideri solo, anche per una questione di sollievo psicologico, che quelle persone siano messe in carcere da subito, prima di qualunque sentenza, perchè ovviamente sa che sono colpevoli. Capisco che i giudici devono applicare la legge, ma ti posso assicurare che anche solo una tentata violenza ti segna per la vita
il dubbio che balumba nella mia innevata coscienza è se domani, arrivando in ufficio e nei luoghi del mio lavoro, incontrando le mie tante colleghe che hanno promosso in rete (facebook e mail) l’animata condanna per la sentenza della cassazione, ecco il dubbio è se mettersi lì con pazienza e tenacia a spiegare loro come stanno le cose. Oppure far scorrere tutto…..nascondi commenti….cancelli le mail…cestini in rete se ne trovano dappertutto….
v
Sai Federica, il giorno dopo la notizia avevo scritto delle considerazioni molto vicine alle tue. Non le ho pubblicate perchè sapevo bene che sarei stato lapidato sulla pubblica piazza. Guarda quello che hanno detto a te, figurati a un maschio. Un caro saluto.
Mi permetti di esprimerti la mia ammirazione per la tua pazienza nel rispondere a tutte le richieste di spiegazione.
Io avevo detto le stesse cose, ma mi sono esaurita prima.
Vorrei solo far notare che “femministe” come la Mussolini d9icono cose tipo “violentassero le mogli e le figlie dei giudici” non rendendosi neppure conto che considerano delle donne, solo perché mogli/compagne/figlie di…, come oggetti di quegli uomini.
Raccapricciante.
Mi sconvolge fino a che punto una cultura giustizialista e forcaiola (in modo molto selettivo) sia riuscita a permeare tutti i settori della società, anche quelli che si ritengono progressisti.
@ sandro a me femminismo a sud mette paura!
In molto ritardo sul post, càpito qui per caso e rivolgo i miei complimenti all’autrice per la pazienza e l’intelligenza con cui affronta l’argomento e risponde ai commenti, anche a quelli più spigolosi. C’è di che imparare.
Vedrò di indagare sul libro “Il paese dei buoni e dei cattivi”. 🙂
Grazie, Yupa!
Benvenuta.