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riproduzione riservata?
Mi domandavo: ma nelle leggi sull’editoria cos’è cambiato? Cos’è che sta spingendo tutti i quotidiani a mettere, alla fine dei pezzi, la formuletta «riproduzione riservata»?
Forse che la libera circolazione delle idee è morta anche formalmente?
Ne hanno scritto Alessandro Gilioli e Luca Sofri, anch”essi interrogandosi sul senso di questa postilla.
Ma nel caso in cui un blog o un sito che hanno copiato parti di qualche articolo citando la fonte vengano – chissà mai – denunciati dai giornali da cui han tratto le citazioni, davanti a un giudice che valore può mai avere una frase come «riproduzione riservata»? Nessuno, credo, a meno che qualcuno nel frattempo non abbia deciso che il lavoro del giornalista sia tutelato dal diritto d’autore, cosa che a me per ora non risulta.
Ps. Già fa impressione leggere che il tal intervento sul tal giornale viene pubblicato «by arrangement with» la tale agenzia letteraria… Come se, appunto, si trattasse del brano di un libro. Bah.
aggiornamento del 7 ottobre
Leggo qui, a commento di un post di Mantellini, una spiegazione esauriente.
La copio, ringraziando Daniele Minotti.
«Il diritto d’autore comporta due grandi famiglie di diritti:
a) i diritti morali (es.: la paternita’);
b) i diritti patrimoniali (es.: la riproduzione).
I primi, nel nostro ordinamento, sono inalienabili nel senso che Tizio non potra’ mai far firmare ad altri il proprio scritto.
I secondi, invece, possono appartenere a soggetti diversi dall’Autore, tipicamente l’Editore.
Addirittura, se l’Autore e’ dipendente i diritti patrimoniali spettano, salvo diverso accordo, al datore di lavoro (nel nostro caso, l’Editore).
L’indicazione *riproduzione riservata* (non rara) serve per evitare gli effetti ex lege (ma derogabili, appunto) dell’art. 65 l. 633/41:
*1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato*.
Continuo a domandarmi, però, come mai io non abbia mai visto, prima di tempi recentissimi, la dicitura «riproduzione riservata».
La legge sul diritto d’autore è del 1941!
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